ART. 25 – COMITATO DEI SOCI
Il Comitato dei Soci è composto da tutti i Soci, compresi i Fondatori, e si riunisce in forma plenaria, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, possono partecipare alla riunione, in qualità di uditori, le rappresentanze di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta.
Il Comitato dei Soci formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Amministrazione. I pareri del Comitato dei Soci non sono mai vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
Al Comitato dei Soci viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l’Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato dei Soci è convocato mediante raccomandata, PEC, fax o di comunicazione a mezzo posta elettronica. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Il Comitato dei Soci è validamente costituito con la presenza, in proprio o per delega, in assemblea qualunque sia il numero dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione. In mancanza di convocazione l’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci ed il Presidente. Al fine del conferimento di deleghe, ogni Socio può conferire delega scritta ad un altro Socio che non può rappresentare più di 3 (tre) Soci.
Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
Delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti.
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:
- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.