Il Nostro Statuto

ART. 1 – NOME E SEDE

Su iniziativa di ANGSA APS, d’ora in poi denominata Associazione, è stata costituita la Fondazione ANGSA ETS Impresa Sociale.

In seguito all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione imprese sociali, la Fondazione assume la qualificazione di Impresa Sociale, viene regolata dal presente statuto ed acquisisce la nuova denominazione “Fondazione ANGSA ETS Impresa Sociale”.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 3 luglio 2017 n.112 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Impresa Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere utilizzata negli atti e nella corrispondenza.

ART. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART. 3 – DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 – FINALITÀ

La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come destinatari della propria attività le persone fragili in quanto portatrici di disabilità intellettiva e del neurosviluppo, e compromissione / deficit delle capacità relazionali e comunicative. In questo ampio insieme di disabilità la sindrome autistica sarà in particolare il focus dell’attività della fondazione. I disturbi dell’aspetto autistico si configurano come una disabilità permanente e sono caratterizzati da una compromissione quantitativa e qualitativa delle interazioni sociali e della comunicazione. L’autismo è una condizione che accompagna la persona per tutto l’arco dell’esistenza, ed ha quindi carattere evolutivo. La persona autistica in tutto il suo percorso di vita deve essere messa nella condizione di poter arrivare alla massima autonomia possibile.

A tal fine la fondazione intende realizzare progetti di accompagnamento all’età adulta e gradualmente prendersi carico dei progetti di Vita per dare senso ad un percorso che possa accompagnare le persone nella quotidianità per tutto l’arco della loro esistenza, collaborando con diversi soggetti per costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti come la sua qualità della vita.

I valori che ispirano l’azione della Fondazione fanno riferimento sia alle qualità delle persone con autismo sia a quelle che devono distinguere le persone vicine a loro, tra queste:

  1. Rispetto delle diversità. L’essere autistici comporta osservare e rapportarsi con il mondo in modo originale e caratteristico, per questo chi si confronta con le persone con autismo deve esser capace di comprendere, misurarsi e accettare questa diversità. In questo senso la fondazione mira ad abbattere ogni discriminazione e pregiudizio nei confronti di gruppi e persone per le loro differenze.
  2. Promozione e tutela dei diritti attraverso la partecipazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza dell’autismo che sia le persone affette da autismo che i loro familiari hanno accumulato nel corso della vita, rendendolo disponibile per gli organismi che sono chiamati a decidere le politiche di intervento.
  3. Promozione della qualità della vita e delle pari opportunità per assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso le attività d’impresa di interesse generale di seguito indicate:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
  • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all’incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

ART. 7 – FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all’incremento del patrimonio:

  • le rendite del patrimonio;
  • i contributi e i finanziamenti di privati
  • le elargizioni di enti e privati;
  • le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall’eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
  • proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
  • i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
  • i contributi di organismi europei e internazionali;
  • le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all’aumento del patrimonio;
  • i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l’esercizio delle attività istituzionali;
  • qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
  • ogni altra entrata finalizzata all’attività

ART. 8 – FONDO NON VINCOLATO

È facoltà dei membri effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

ART. 9 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione ANGSA ETS IMPRESA SOCIALE destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 10 – SOCI

Fondazione ANGSA ETS IMPRESA SOCIALE è stata fondata da ANGSA APS.

Possono diventare soci a seguito di delibera assunta con voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e le attività di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto e contribuiscono in forma al fondo di dotazione della Fondazione.

I soggetti che aspirano ad essere ammesse come membri della Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione, i suoi regolamenti ed i deliberati del Consiglio di Amministrazione.

I membri aderenti alla fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, motivando l’eventuale rigetto.

I Soci della Fondazione si dividono in

  1. Fondatori;
  2. Partecipanti Sostenitori;
  3. Partecipanti Istituzionali;
  4. Partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

ART. 11 – FONDATORI

Sono Fondatori, i soggetti che hanno avviato la Fondazione e che trovano menzione nell’atto costitutivo della stessa.

ART. 12 – SOCI SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Il socio sostenitore partecipa al raggiungimento delle finalità della Fondazione anche con le sue qualità professionali o le sue competenze che concorrano ai principi generali di cui all’articolo 4 del presente statuto.

ART. 13 – SOCI ISTITUZIONALI

Sono Soci Istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – SOCI VOLONTARI

Possono ottenere la qualifica di Soci Volontari le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

ART. 15 – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI

Possono essere nominati Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Soci Istituzionali, Soci Volontari, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre istituzioni aventi sedi all’estero.

ART. 16 – PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

La qualifica di Socio della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile. I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell’Ente.

ART. 17 – ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica l’esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
  • non adempiano alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

  • estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche

I Fondatori non possono mai essere esclusi, fatta salvo il rispetto di disposizioni inderogabili di legge.

I Soci ed i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

ART. 18 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

La Fondazione Impresa Sociale provvederà al coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività ai sensi ex art. 11, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 con le seguenti modalità:

  • i lavoratori saranno coinvolti attraverso la condivisione delle finalità della fondazione con conseguente organizzazione del lavoro, attraverso incontri periodici informativi e consultivi.
  • gli utenti e gli altri soggetti interessi saranno coinvolti attraverso l’organizzazione di incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati al fine di valutarne il gradimento e di migliorarne l’erogazione.

ART. 19 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

  1. l’Assemblea dei Fondatori
  2. il Presidente della Fondazione
  3. il Consiglio di Amministrazione
  4. il Comitato dei Soci
  5. il Collegio Sindacale
  6. il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche durano cinque anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

ART. 20 – ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L’Assemblea dei Fondatori è costituita dai Soci Fondatori di cui all’art. 11, si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L’Assemblea dei Fondatori è convocata mediante raccomandata, PEC, fax, posta elettronica ovvero qualsiasi altra forma di comunicazione telematica che ne comprovi l’avvenuta ricezione. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione. In mancanza di convocazione l’Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori ed il Presidente.

Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.

Delle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i fondatori.

Le riunioni dell’Assemblea dei Fondatori possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:

  1. sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  4. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L’Assemblea dei Fondatori ha diritto:

  1. di nominare il Presidente, il Vicepresidente e tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
  2. di formulare il parere vincolante in ordine alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  3. di formulare il parere vincolante in ordine alla liquidazione, trasformazione, scissione, scioglimento della Fondazione su proposta dal Consiglio di Amministrazione;
  4. di formulare il parere vincolante in ordine alla devoluzione del patrimonio della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  5. formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Amministrazione. I pareri dell’Assemblea dei Fondatori non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

All’Assemblea dei Fondatori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l’Assemblea può esprimere pareri vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 7 compresi il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente, nominati dall’Assemblea dei Fondatori, e rimangono in carica per quattro anni e possono essere riconfermati.

La carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall’art. 2382 del Codice civile.

Gli amministratori della Fondazione dovranno avere una o più caratteristiche professionali che possano apportare un contributo alla crescita della Fondazione come: Gestione imprese sociali, gestione aziendale, gestione economica, programmazione socioeducativa e progettazione di percorsi per i soggetti autistici, gestione finanziaria, ricerca fondi.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.

I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell’Organo che li ha nominati, che dovrà darne comunicazione alla Fondazione anche con posta elettronica certificata.

ART. 22 – CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al bimestre ovvero su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo telefax o tramite posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori e i sindaci in carica.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi tranne le votazioni riguardanti persone che vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Le deliberazioni, ad eccezione di quelle indicate all’art. 22, si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull’estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità, dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, previo parere favorevole vincolante dell’Assemblea dei Fondatori.

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L’amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

ART. 23 – POTERI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l’altro:

  1. stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività, approvandone le direttive generali, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
  2. approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
  3. redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, nonché la valutazione di impatto sociale;
  4. deliberare sull’eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi sociali;
  5. chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
  6. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni mobili ed immobili;
  7. aderire e/o costituire reti d’impresa, consorzi, società, enti associativi e/o organismi ritenuti utili per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
  8. vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego degli eventuali contributi ricevuti;
  9. conferire procure generali o “ad negotia”, per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
  10. procedere alla accettazione di nuovi Soci inserendogli nelle qualifiche elencate all’articolo 10, stabilendo la forma e la misura dell’apporto economico;
  11. deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell’Assemblea dei Soci Fondatori;
  12. costituire qualsiasi organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
  13. nominare il Collegio Sindacale deliberandone il compenso;
  14. nominare il Collegio dei Revisori deliberandone il compenso;
  15. predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento interno della Fondazione ovvero ogni altro regolamento ritenuto utile per il funzionamento della Fondazione;
  16. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio previo parere favorevole vincolante dell’Assemblea dei Fondatori;
  17. deliberare le esclusioni dei Soci come previsto dall’art. 17;
  18. determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
  19. nominare eventualmente il Comitato Esecutivo di cui all’art. 17, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell’attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
  20. svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente

Le deliberazioni di cui alle lettere g), j), k), p), q), r) sono validamente con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica.

ART. 24 – PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

  1. ha la legale rappresentanza della Fondazione;
  2. ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
  3. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  4. convoca e previde l’Assemblea dei Fondatori;
  5. convoca e presiede il Comitato dei Soci;
  6. sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
  7. vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
  8. è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
  9. assume tutte le funzioni relative agli adempimenti è il capo del personale;
  10. gestisce, l’ordinaria amministrazione della fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta,
  11. in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
  12. cura l’esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all’insediamento dei nuovi organi.

ART. 25 – COMITATO DEI SOCI

Il Comitato dei Soci è composto da tutti i Soci, compresi i Fondatori, e si riunisce in forma plenaria, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, possono partecipare alla riunione, in qualità di uditori, le rappresentanze di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta.

Il Comitato dei Soci formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Amministrazione. I pareri del Comitato dei Soci non sono mai vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato dei Soci viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l’Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato dei Soci è convocato mediante raccomandata, PEC, fax o di comunicazione a mezzo posta elettronica. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il Comitato dei Soci è validamente costituito con la presenza, in proprio o per delega, in assemblea qualunque sia il numero dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione. In mancanza di convocazione l’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci ed il Presidente. Al fine del conferimento di deleghe, ogni Socio può conferire delega scritta ad un altro Socio che non può rappresentare più di 3 (tre) Soci.

Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.

Delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti.

Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:

  1. sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  4. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 26 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è organo di controllo interno della Fondazione. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, aventi i requisiti previsti di cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399 Codice civile di cui almeno uno all’albo dei revisori legale dei conti.

Il Collegio nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei sindaci accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 27 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’organo di revisione è collegiale e coincide con il Collegio Sindacale laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all’albo dei revisori legali dei conti. Se i componenti del Collegio Sindacale non hanno i requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo dell’Associazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all’apposito registro, quale organo monocratico.

ART. 28 – LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

  1. il libro dei membri;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi

ART. 29 – LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 30 – ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci, il Bilancio dell’esercizio, corredato della relazione dell’attività svolta durante l’esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 31 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore di altri Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro delle Imprese, sezione imprese sociali.

All’atto dell’entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento fino alla loro naturale decadenza.

ART. 33 – NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento ai D.Lgs. 112/2017 e 117/2017 e successive modificazioni.

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